I tir della ditta Ar possono attraversare il centro cittadino: il Tar accoglie il ricorso della conserviera di Antonino Russo e annulla l’ordinanza del responsabile del comando di Polizia Locale del Comune di Angri che istituiva il divieto di transito per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dalle ore 5 alle ore 24, in via Crocefisso, in via piazza Crocifisso, in via Semetelle ed in corso Vittorio Emanuele. Tutto era nato quando il primo cittadino Pasquale Mauri in risposta alla chiusura dell’area parcheggio ex Mcm fatta dal proprietario dell’azienda Ar che nella zona detiene un deposito. In una sorta di risposta ‘dispettosa’ il sindaco aveva allora impedito ai camion dell’Ar di attraversare il centro.
Peccato però che Mauri oltre ad aver sbagliato i modi ha sbagliato proprio la forma: infatti non doveva essere il responsabile a firmare l’atto ma la Giunta al massimo. Un errore che gli è costato una pesante bocciatura del Tar il cui ricorso è stato comunque pagato con fondi pubblici. La querelle con l’Ar è stata senza esclusione di colpi dopo la chiusura al traffico dell’Ente. Da qui, infatti, era nato il ricorso al Tar sebbene dopo qualche tempo era stata riaperta l’area parcheggio seppure coi toni sempre ‘rotti’ verso l’amministrazione comunale. Ieri, la sentenza che chiude la vicenda da un punto di vista giudiziario.
La società ricorrente infatti, proprietaria nell’area interessata dal divieto di un complesso immobiliare nel quale svolge l’attività di deposito, aveva chiesto di annullare gli atti emessi dal comune di Angri. Sono state così accettate dal Tar le motivazioni avanzate dal legale della ditta, Filippo Castaldi: i tir infatti non avevano la possibilità di utilizzare percorsi alternativi. Errati poi anche i presupposti assunti a fondamento dei provvedimenti impugnati, a cominciare da quello secondo cui la zona attraversata dalle strade interessate dal divieto di transito sarebbe “ad alta densità abitativa”, dal momento che nella zona in questione insistono anche molteplici attività commerciali, industriali e produttive.
L’illogicità delle ordinanze impugnate si evinceva infine dal fatto, – aveva concluso la parte ricorrente – che veniva consentita la circolazione dalle ore 00.01 alle ore 4.59, con i conseguenti disturbi alla quiete notturna degli abitanti della zona. Secondo il Tar, la zona poteva essere interdetta al traffico dei camion ma a questo provvedimento avrebbe dovuto provvedere la Giunta, unico organo comunale avente competenza in materia, e non, come avvenuto, il responsabile del servizio di Polizia Locale. Da ciò il presidente Luigi Antonio Esposito ed il resto del collegio hanno sentenziato: “La domanda di annullamento proposta deve essere accolta, e conseguentemente annullati i provvedimenti impugnati”.
V.C.

















