Pagani. Fallimento IACP Futura, non passa la tesi del comune

Pagani. Fallimento “Iacp Futura”. Viene rigettato dal Tribunale di Nocera Inferiore il ricorso presentato dal comune

Pagani IACP alloggi
Pagani IACP alloggi

Pagani. Fallimento IACP Futura, non passa la tesi del comune.

Fallimento “Iacp Futura”. Viene rigettato dal Tribunale di Nocera Inferiore il ricorso presentato dal comune di Pagani. Le case di circa 50 famiglie distribuite tra via Leopardi, via De Gasperi e via Taurano saranno messe quindi all’asta dal prossimo 7 settembre. Dopo l’udienza dello scorso 25 maggio al Tribunale di Nocera Inferiore, il giudice della prima sezione civile, ufficio esecuzioni immobiliari, Luigi Bobbio ha risposto nel merito del ricorso presentato nei mesi scorsi da Palazzo San Carlo per sospendere l’esecuzione della messa in vendita degli appartamenti di edilizia agevolata. La tesi dell’amministrazione di Lello De Prisco, portata avanti proprio dal primo cittadino e dall’assessore al contenzioso Veronica La Mura, si basava principalmente sul ricorso alla “Legge di Bilancio” 2020, facendo leva in particolare sui commi 376, 377 e 378 come riposta oggi l’edizione odierna de “Il Mattino”.

Ricorso “inammissibile”.

Prima di entrare nel merito, il giudice Bobbio ha precisato che il ricorso è da ritenersi preliminarmente “inammissibile” in quanto depositato da soggetti del tutto e assolutamente estranei alla procedura esecutiva. “Ciò posto, si ritiene la assoluta inconfigurabilità ed insussistenza, nella fattispecie che ne occupa, di qualsivoglia ipotesi di nullità e improcedibilità che possa farsi discendere o derivare dalla Legge di Bilancio 2020 – si legge nella ordinanza emessa ieri dal giudice dell’esecuzione Luigi Bobbio – In quanto al comma 376 non si può applicare alle procedure già in corso alla entrata in vigore della legge n. 178/20, come è nella fattispecie. Quanto al comma 377, l’ipotesi di sospensione della procedura esecutiva è introdotta in maniera talmente sconclusionata, illogica e lessicalmente inaccettabile, da imporne la inapplicabilità alla vicenda che ne occupa e a tutte quelle consimili. Nessuna ipotesi di sospensione quindi, non sussistendo i requisiti di legge ed essendo rimaste, peraltro, le finalità sociali dei finanziamenti tutelate e presidiate per il tramite del riconoscimento del diritto di prelazione. Quanto al comma 378, inapplicabile alle procedure già iniziate al momento dell’entrata in vigore della legge n. 178/2020, il testo della norma tocca il fondo della dignità normativa laddove, come documentalmente dimostrato dal creditore procedente, richiama tra i requisiti di procedibilità l’inserimento dell’ente creditore in un elenco di banche convenzionate presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che lo stesso ministero ha attestato non essere ancora mai nemmeno stato predisposto. Un requisito impossibile perché inesistente”.

Speranze per l’iter dell’avvocato Giammetta.

Quindi la linea di opposizione supportata dall’amministrazione De Prisco non passa. Va invece avanti nel suo iter quella promossa dall’avvocato Luana Giammetta, ovvero il riconoscimento del diritto di prelazione, viene menzionata e riconosciuta come valida anche dal giudice Bobbio.

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